Come indica l'art. 74, comma 1, del D.Lgs. 09 aprile 2008 n. 81 (Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro), si considera dispositivo di protezione individuale (DPI) "qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo”.
I dispositivi di protezione hanno il fine di limitare:
- I rischi chimici
- I rischi biologici
- I rischi termici
- I rischi meccanici
- I rischi elettrici